Descrizione

Il congedo parentale nella scuola può essere richiesto dai docenti e personale ATA con figli entro i 12 anni, in qualsiasi momento dell’anno scolastico.

In caso di congedo parentale, il lavoratore non è tenuto a recuperare le ore lavorative dovute.

Il congedo parentale (prima astensione facoltativa) è stato oggetto, nel d.lgs. 15.06.2015, n. 80, di alcune importanti revisioni normative.

Congedo parentale scuola: chi ne ha diritto, quanti giorni e retribuzione

Il precedente regime accordava un periodo di congedo parentale pari, in totale, a 6 mesi, che la lavoratrice madre poteva utilizzare fino al compimento degli 8 anni di età del figlio, e che prevedeva le seguenti percentuali di retribuzione:

  • fino a 3 anni di età del minore, la retribuzione era del 100% per il primo mese e del 30% per i seguenti 5 mesi;
  • dai 3 ai 6 anni di età del minore, la retribuzione poteva essere corrisposta solo se il reddito della madre richiedente risultava inferiore di 2,5 al minimo pensionabile corrisposto dall’Inps;
  • dai 6 agli 8 anni di età del minore, retribuzione non corrisposta.

La prima (confermata dal successivo d.lgs. n.148 dello stesso anno) ampia ai primi dodici anni di vita del minore la possibilità di sfruttare il congedo (di conseguenza le percentuali vengono livellate su periodi di indenizzabilità diverse, rispettivamente fino al sesto anno, da sei a otto anni e dall’ottavo al dodicesimo anno).

A tal proposito leggi la sentenza che ha confermato il diritto alla retribuzione al 100% per i primi trenta giorni di congedo utilizzati entro il 12simo anno del minore.

La seconda novità riguarda invece la possibilità di fruizione del congedo parentale ad ore anche per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni che, fino a quel momento, ne erano rimasti esclusi.

Come funziona il congedo ad ore insegnanti

Per quanto riguarda la scuola, occorre accordo con il dirigente scolastico onde evitare una fruizione del congedo “selvaggia” che crei problemi al sistema didattico.

Vige un limite di cumulabilità nel senso che la lavoratrice che utilizza il congedo parentale orario, non potrà contemporaneamente fruire:

  • del congedo parentale orario per altro figlio;
  • dei permessi per allattamento, anche per altro figlio;
  • dei permessi orari (di norma, due ore giornaliere ), in alternativa al prolungamento del congedo parentale a giorni, per l’assistenza ai figli disabili fino al compimento dei tre anni di vita.

Congedo parentale docenti, novità 2019: valide anche per la scuola?

Per quanto riguarda il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria), la Legge di Bilancio ha previsto la possibilità di lavorare fino al nono mese di gravidanza, previa autorizzazione del  medico. Questo permette alle lavoratrici che sono nelle condizioni di salute per farlo, di godere dei cinque mesi di congedo obbligatorio per intero dopo il parto (e non, come adesso, obbligatoriamente due mesi prima della data presunta e tre mesi dopo il parto o, alternativamente, con la formula flessibile 1+4 per chi sceglie di lavorare fino all’ottavo mese). La proposta va letta contestualmente all’incremento del bonus nido da 1000 a 1500 euro l’anno per le donne che tornano a lavorare.

Allegati

mod_congedo_parentale

pdf - 71 kb

Servizi collegati