Descrizione

L’art. 1 comma 1 del D.Lgs. n.151/2001 dispone che “Il presente testo unico disciplina i
congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità
e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla
maternità e alla paternità.
Pertanto, il congedo per malattia del bambino spetta a tutto il personale in servizio
(docente e ATA), sia a tempo determinato (anche per supplenza breve) che indeterminato,
con uguali diritti.
Ovviamente per il personale a tempo determinato i diritti sono tali nei limiti della durata
della nomina.
Il congedo spetta anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto.

  • Totale periodo a disposizione per entrambi i genitori

L’art. 47 del D.L.vo n. 151/2001, ai comma 1 e 2, dispone che entrambi i genitori,
alternativamente, hanno diritto a fruire di congedi per la malattia di ciascun figlio di età
non superiore agli otto anni, così ripartiti:

 Fino ai tre anni di età del bambino il congedo per la malattia del figlio può essere
fruito senza alcun limite (per la retribuzione vedere paragrafo successivo).
 Fra i tre e gli otto anni, invece, spettano solo cinque giorni lavorativi di congedo
all’anno per ciascun genitore non retribuito, da fruire sempre alternativamente.
A differenza dei periodi senza limite fino ai tre anni di età del bambino, la norma
specifica che i cinque giorni di assenza devono riferirsi esclusivamente a giorni
lavorativi (non vengono quindi conteggiati gli eventuali giorni non lavorativi o
festivi ricadenti all’interno del periodo di fruizione).

  • Diritto alla fruizione del congedo

Il dipendente che richiede il congedo per malattia del bambino è titolare di un vero e
proprio diritto potestativo alla fruizione dello stesso. Anche in presenza di esigenze di
servizio, il Dirigente comunque non potrebbe negare o interrompere la fruizione da
parte del dipendente del periodo di congedo richiesto. Pertanto, non si tratta di assenze
che debbano essere autorizzate discrezionalmente dal Dirigente. Questo, infatti, deve solo
verificare la sussistenza dei presupposti di legge e prendere atto del diritto ad assentarsi
della dipendente.

  • Alternanza del diritto (madre o padre)

Diversamente da ciò che avviene con il congedo parentale che, nei limiti di durata
complessiva fra padre e madre, può essere fruito anche contemporaneamente da madre e
padre (anche per lo stesso figlio), non è possibile né che padre e madre fruiscano
contemporaneamente dei congedi per malattia del figlio (l’art. 47, comma 1 del D. Lgs.
151/2001 prevede espressamente l’alternatività tra i genitori) né che un genitore fruisca di
un congedo per malattia del figlio contemporaneamente al congedo parentale (art. 22,
comma 6 D.Lgs. n. 151/2001, richiamato dall’art. 34, comma 6 stesso decreto).

  • Controlli

Il comma 5 dell’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001 dispone che ai congedi per malattia del
figlio, non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
Pertanto, il lavoratore/lavoratrice che richiede il congedo per malattia del bambino non è
soggetto a controlli fiscali né ha l’obbligo di rispettare fasce orarie di controllo.

Allegati

Servizi collegati